Società pubbliche

Alla luce delle riforme che hanno interessato le società a capitale misto o interamente pubblico, ci si è occupati dei profili operativi della normativa volta a ridurre il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, adottata, negli ultimi anni, in palese controtendenza rispetto al precedente orientamento del legislatore, consolidatosi nell’arco di circa un secolo.

In tale ambito, grande attenzione ha richiesto lo studio del recente art. 3, commi 27 e ss., l. 24 dicembre 2007 n. 244, che  - almeno apparentemente – ha introdotto il divieto generale di assumere o mantenere partecipazioni in società, ad eccezione delle partecipazioni in società strumentali alle finalità dell’ente, nonché in società che producono servizi di interesse generale.

Numerose sono state le questioni interpretative affrontate in relazione a tale norma: l’individuazione dell’ambito delle partecipazioni consentite, dei parametri per valutarne la legittimità e, conseguentemente, del concetto di “stretta strumentalità”; l’applicabilità della prescrizione a tipologie di enti pubblici peculiari – le Camere di Commercio, ad esempio -; la compatibilità della nuova disciplina con la lex specialis anteriore; le possibili conseguenze derivanti dalla violazione di tali prescrizioni.

Tali problemi sono ora affrontati dall’art. 71 (Società pubbliche) della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 19 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanno modificato l’art. 3 della legge 244/2007 circoscrivendo il divieto alle sole partecipazioni dirette e fissato al 1˚ gennaio 2011 il termine per la dismissione delle partecipazioni incompatibili.

Aggiornato al 4 gennaio 2010

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