Società miste

Ci si è occupati delle recenti modifiche alla disciplina delle società miste, ora previste come modello ordinario di gestione dei servizi pubblici locali, purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e assuma partecipazioni superiori o pari al 40%. (art 23 bis della L 133/2008 novellato dall’art 15 della L 166/2009 in relazione alle procedure di affidamento del servizio e al regime transitorio introdotto dal comma  8, lett. b) e c).

La disciplina recente prevedeva, infatti, fattispecie differenziate a seconda che fosse  o meno rispettata la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e fossero o meno attribuiti al socio privato specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

E’ stato esaminato, tra l’altro, il caso della cessazione nei termini fissati ex lege delle società miste non conformi al diritto comunitario, con socio privato non selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica o non attributario di specifici compiti operativi (“socio generalista”).

Si è analizzata, inoltre, la sorte del socio privato selezionato con gara pubblica avente specifici compiti operativi che, alla scadenza del periodo di affidamento,  la giurisprudenza prevede debba uscire dalla società, ove all’esito della nuova gara non risulti più aggiudicatario.

Si è, ancora, esaminata la tipologia di procedura di gara applicabile per l’affidamento del servizio pubblico locale, le modalità di redazione degli atti di gara e degli atti societari, statuto e patti parasociali, con riguardo agli specifici compiti operativi del socio privato.

Particolare interesse ha rivestito, infine, la questione relativa all’individuazione delle condizioni per garantire la trasparenza della procedura e la par condicio tra i concorrenti nel caso di  partecipazione alla gara indetta da una società mista, controllata dal socio pubblico, di una società privata avente legami societari con la stazione appaltante.

Aggiornato al 6 settembre 2010

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